Descrizione
Gli importi da versare al Comune per l’occupazione di suolo pubblico nei mercati risultano quest’anno ridotti mediamente del 40% rispetto agli anni precedenti, in seguito all’applicazione del corretto metodo di calcolo della tariffa oraria, sul quale si è espresso con una serie di chiarimenti il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).
Relativamente al canone sulle aree mercatali, introdotto dalla legge n. 160/2019 (articolo 1, comma 843) in sostituzione di Tosap, Cosap e Tari, già nel primo anno di applicazione (2021) erano sorti dubbi interpretativi sul metodo di calcolo della tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.
Solo grazie ai successivi interventi interpretativi dei tecnici ministeriali è stato, poi, chiarito che per determinare correttamente il canone dovuto dagli operatori la tariffa base giornaliera (diversa a seconda della dimensione demografica del comune) va divisa per 24 e poi moltiplicata per i metri quadri occupati e per il numero di ore di occupazione sino al massimo di 9 ore, limite oltre il quale si applica la tariffa giornaliera intera.
Tali chiarimenti hanno sconfessato l’orientamento assunto in prima battuta dai comuni, che prevedeva la divisione per 9 anziché per 24 della tariffa giornaliera posta a base della moltiplicazione per la determinazione del canone da versare.
“La riduzione delle somme per l’occupazione nelle aree mercatali – commenta l’assessore al bilancio Francesco Brandi – è certamente una buona notizia per una categoria di operatori economici, che da un po’ di tempo lamenta di essere in affanno. Preso atto dell’interpretazione autentica della norma fornita nel tempo dal MEF, consolidatasi anche a seguito della giurisprudenza in materia, il Comune di Bitonto ha prontamente adeguato il suo operato, applicando le modalità di calcolo più favorevoli con la conseguente riduzione del canone applicato, come gli stessi operatori avranno avuto modo di notare negli avvisi di pagamento ricevuti, relativi alla corrente annualità”.
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Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2024, 20:18