Descrizione
Dal 10 aprile al 15 maggio 2026 proprietari, conduttori e gestori di fondi rustici, terreni e aree di qualunque natura e loro pertinenze, sia pubblici che privati, devono adottare le misure, le azioni e le precauzioni previste dalle norme per il contrasto alla diffusione del vettore della Xylella fastidiosa.
Lo stabilisce l’ordinanza n. 218/2026 firmata oggi dal sindaco Francesco Paolo Ricci in attuazione di quanto previsto per i Comuni con altitudine media superiore ai 200 metri sul livello del mare nell’ambito della strategia regionale di controllo della diffusione del batterio decisa dalla Regione Puglia sulla base dei risultati del monitoraggio fitosanitario.
Nelle premesse del provvedimento viene evidenziato che “l’adozione di pratiche agronomiche annuali per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori nel territorio regionale quali arature, fresature, erpicature e trinciature è, allo stato attuale delle conoscenze, una misura fitosanitaria indispensabile per limitare la densità di popolazione di insetti vettori e, di conseguenza, la diffusione dell’organismo nocivo”.
Le misure da adottare obbligatoriamente nei termini e nelle modalità stabilite dall’ordinanza comprendono la potatura del verde, l’aratura e la trinciatura delle erbe infestanti su tutte le superfici coltivabili, nonché lavorazioni superficiali del terreno, che deve essere mantenuto privo di erbe spontanee o, nel caso di trinciatura, con un cotico erboso al massimo di 10 centimetri.
Il materiale risultante dalla potatura del verde dovrà essere distrutto sul posto mediante trinciatura.
Dove non è possibile o è difficoltoso intervenire con mezzi meccanici, ad esempio su scarpate, bordi stradali, banchine e rotatorie, dovranno essere utilizzati metodi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo nei casi di impossibilità d’intervento, prodotti diserbanti a basso impatto.
Restano escluse dall’applicazione delle misure alcune aree specifiche: i boschi, le pinete, le aree protette definite ai sensi della legge 394/91 e i giardini privati.
Il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel provvedimento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall’art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali).
In allegato il testo integrale dell'ordinanza sindacale n. 218/2026.
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Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2026, 17:17